A chi è rivolto
A tutti i cittadini che desiderano iscriversi all'albo degli scrutatori di seggio elettorale
Descrizione
L’albo degli scrutatori è l’elenco delle persone idonee a svolgere il compito di scrutatore nei seggi elettorali; esso è costituito dai nominativi degli elettori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che hanno richiesto l’iscrizione presentando apposita domanda all’ufficio elettorale del Comune.
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria, in occasione di consultazioni elettorali, per essere designati scrutatori presso un seggio elettorale.
Come fare
Compilare il modulo presente negli allegati e consegnarlo all'ufficio competente.
Cosa serve
Occorre allegare alla domanda una copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Cosa si ottiene
Qualora l'istanza venga accolta si avrà la possibilità di iscriversi all'albo degli scrutatori di seggio elettorale.
Tempi e scadenze
La domanda di iscrizione all'albo degli scrutatori va presentata entro il 30 novembre di ogni anno (chi è già iscritto non deve ripresentare nulla).
Il Sindaco nel mese di ottobre, con l'affissione di appositi manifesti, invita gli elettori che lo desiderano ad iscriversi entro il mese di novembre.
L’albo aggiornato entra in vigore a partire dall’anno successivo.
L’iscrizione all'albo dura fino a quando l’interessato non chieda di essere cancellato, non cambi comune di residenza oppure sia cancellato d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti o per aver riportato una condanna per reati in materia elettorale.
Nel caso in cui l’elettore desideri essere cancellato dall’albo, la domanda di cancellazione deve essere presentata con le stesse modalità della domanda di iscrizione.
Quanto costa
L'iscrizione è gratuita.
Accedi al servizio
Compilando la domanda e consegnandola all'ufficio competente.
Prenota un appuntamento e presentati presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Per presentare la domanda occorre:
- essere elettore/elettrice del Comune di Dego;
- non aver superato il settantesimo anno di età;
- avere assolto agli obblighi scolastici;
- non essere stato precedentemente radiato dall’Albo;
- non aver riportato condanne, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 D.P.R. 16/05/1960, n. 570 e dall’art. 104, co. II, D.P.R. 30/03/1957, n. 361;
- non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 38 D.P.R. 30/03/1957 n. 361 (1) e 23 D.P.R. 16/05/1960 n. 570.
Contatti
Allegati
Ultimo aggiornamento: 14-05-2024