ICI

Regolamento e modulistica a fondo pagina

Aliquote 2011

RICONFERMATE CON DELIBERA C.C. N. 2 DEL 31/03/2011 LE ALIQUOTE DEL 2010

  • Aliquota ORDINARIA: 6,5 per mille
  • Aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE: 6,5 per mille
  • Aliquota per IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE: 6,5 per mille

N.b.: Aliquota ridotta del 5,5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costrizione o alienazione di immobili per un periodo non superiore a tre anni.

Detrazioni

  • Detrazione spettante per l'abitazione principale per l'anno 2011 di €. 103,29 (dall'anno 2008 si applica solo alle abitazioni con categorie A1, A8, A9);
  • Detrazione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'ICI ed in conformità all'articolo 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Sono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  1. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  2. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
  4. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.

Al fine di usufruire della riduzione del 50% il contribuente dovrà compilare uno stampato da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi ed allegare documentazione fotografica che comprovi la situazione di fatto.

  • Ulteriore detrazione per l'abitazione principale di €.154,94 (£. 300.000) in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale : Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti. Occorre possedere come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I. e compilare uno stampato da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi entro il termine di pagamento della prima rata.

Esenzioni

E' ESCLUSA dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo ad eccezione delle abitazioni classificate in A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).
Pertinenze dell'abitazione principale: (Art.8 bis Regolamento ICI)
Possono usufruire dello stesso trattamento previsto per l'abitazione principale (esclusione dall'imposta), i locali accessori quali garage o box, cantine e soffitte, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale. Il vincolo di pertinenza è comunque escluso fra immobili distanti fra loro oltre 100 metri.

L'ESENZIONE dall'Imposta si estende anche alle seguenti fattispecie: (Artt. 7 e 8 Regolamento ICI)

  • Unità immobiliari concesse in uso gratuito, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il 1° grado, a condizione che questi ultimi abbiano stabilito la propria residenza e domicilio effettivo.
  • Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
  • Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

Al fine di poter beneficiare di detta esenzione il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto di cui sopra mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all'Ufficio Tributi.
Ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.L 93/2008 L'ESENZIONE si applica anche nei seguenti casi:

  • Soggetto passivo ICI che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso territorio comunale.
  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune.
  • Unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari.

Ravvedimento operoso

La Legge (art. 13 D.Lgs. 18/12/97, n. 472, e succ. mod.) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'I.C.I. mediante il c.d. "ravvedimento operoso". Questo istituto comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili. Il contribuente che esegue il ravvedimento operoso deve versare, contestualmente all'imposta, la sanzione e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Attenzione: al fine di agevolare il controllo da parte dell'Ufficio Tributi si invitano i contribuenti che beneficiano del ravvedimento operoso di comunicare l'avvenuto ravvedimento, indicando, in particolare, l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi calcolati.

Dichiarazione ICI

Con Decreto Ministeriale del 23.04.2008 è stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2009 e relative istruzioni. Si richiama quanto indicato nel paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali ove sono specificati tutti i casi per i quali permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione. (Modello  e istruzioni). La Dichiarazione ICI va presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Versamento

  • c.c.p. n. 88699400 – EQUITALIA SESTRI - DEGO – SV - ICI.
  • modello F24 senza sostenere alcun costo.
    Il pagamento dell'imposta dovuta deve effettuarsi in due rate:
    • la prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versata entro il 16 giugno. Il Regolamento ICI consente, inoltre, al contribuente di versare l'acconto sulla base del periodo di effettivo possesso, delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno corrente.
    • l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1 al 16 dicembre.

    Resta comunque nella facoltà del contribuente provvedere al versamento in unica soluzione dell'imposta complessivamente dovuta, da effettuarsi entro il 16 giugno (per ulteriori dettagli si può consultare in proposito la Circolare Ministeriale n. 3 del 7.3.2001).
    Attenzione: a decorrere dal 2007 l'imposta va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 56,49 euro si arrotonda a 56,00 euro, mentre 56,56 euro si arrotonda a 57,00 euro).

    Regolamento e modulistica

AllegatoDimensione
Regolamento_ICI.pdf215.11 KB
Modulo_abitazione_principale_uso_gratuito.pdf85.43 KB
Modulo_comunicazione_inagibilita.pdf61.99 KB
Modulo_notorieta_hadicappati.pdf87.55 KB
Modulo_richiesta_rimborso.pdf88.25 KB
modulo ravvedimento operoso.pdf35.11 KB