Anagrafe
Competenza e normativa
Lo scopo principale del servizio è quello di rilevare la quantità e la qualità della popolazione presente stabilmente nel Comune e come sono associati nella comunità i singoli individui , quanto a mezzo della tenuta ordinata e regolare dei registri della popolazione.
L´anagrafe della popolazione residente è l´insieme delle posizioni dei singoli cittadini, delle famiglie e delle convivenze civili, militari e religiose dimoranti abitualmente nel Comune e di coloro che, senza fissa dimora, insistono sul territorio comunale.
Anche le persone che dimorano all´estero o temporaneamente in altri comuni fanno parte della popolazione residente.
L'Ufficio anagrafe gestisce inoltre il censimento generale della popolazione nonché tutti gli altri censimenti istituzionali, organizza la raccolta di quei dati statistici che gli adempimenti di legge attribuiscono al Comune.
L´anagrafe fornisce ai cittadini i seguenti servizi:
- gestione dello status dei cittadini residenti nel comune, aggiornamenti e rettifiche derivanti da eventi dello stato civile ( nascita, morte, matrimonio, etc. );
- cambio dell´abitazione nell´ambito del territorio comunale;
- iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per altri comuni, gestione dei cittadini stranieri residenti nel comune;
- registrazione della statistica demografica ,movimenti della popolazione residente ;
- irreperibilità anagrafica e conseguenti provvedimenti di cancellazione;
- ricerche anagrafiche e corrispondenza con soggetti esterni.
Certificazioni anagrafiche
DAL 1 GENNAIO 2012 CAMBIANO LE REGOLE PER I RILASCI DEI CERTIFICATI – CERTIFICATI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI.
Legge di stabilità 12 novembre 2011 n. 183 art. 15
''Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi''.
La nuova norma rafforza il principio che, nei rapporti con la pubblica amministrazione (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di commercio, INPS, ecc) o con i privati gestori di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, ecc.), la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazione o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
L' Ufficiale d'anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta dell'interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra privati, applicando l'imposta di bollo di Euro 14.62 sulla base della vigente normativa. L'esenzione dall'imposta di bollo si ha nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa in essere preveda l'esenzione dall'imposta stessa.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche alle istituzioni private che lo consentano: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai (art. 2 DPR 445/2000).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 DPR 445/2000), non si paga l'imposta di bollo ne' diritti di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.
(vedi modulistica allegata)
E' stato inoltre abrogato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che ''le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio''.
Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni (certificati di nascita, morte...) mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.
L´Ufficio anagrafe rilascia i seguenti certificati:
- Stato di famiglia
- Stato di famiglia uso assegni familiari
- Stato di famiglia alla data del decesso
- Stato di famiglia storico
- Stato di famiglia A.I.R.E.
- Certificato di residenza
- Certificato di residenza storico
- Certificato di residenza A.I.R.E
- Certificato di cittadinanza
- Certificato di cittadinanza A.I.R.E.
- Certificato di stato libero
- Certificato di stato libero A.I.R.E.
- Certificato di identità personale
- Certificato di esistenza in vita
- Certificato di esistenza in vita A.I.R.E.
- Certificato anagrafico di nascita
- Certificato anagrafico di nascita A.I.R.E.
- Certificato anagrafico di matrimonio
- Certificato cumulativo di stato di famiglia e di residenza
- Certificato cumulativo di stato di famiglia e di residenza A.I.R.E.
- Certificato cumulativo di stato di famiglia, di residenza e di cittadinanza
- Certificato cumulativo di stato di famiglia, di residenza e di cittadinanza A.I.R.E.
- Certificato cumulativo di residenza e cittadinanza
- Certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza
- Certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero
- Certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero A.I.R.E.
Quando un cittadino non è in grado di rendere la dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo (coniuge, figli, parenti fino al terzo grado).
L´autocertificazione può essere resa anche quando una persona non sa o non può firmare.
Modulistica Autocertificazioni
Richiesta residenza o iscrizione anagrafica "IMMIGRAZIONE"
La richiesta di residenza o meglio di iscrizione nell'anagrafe del Comune di DEGO, è l'istanza che viene presentata dopo il trasferimento da altro Comune o dall'estero, è quindi requisito essenziale che il cittadino al momento della richiesta della residenza dimori effettivamente ed in maniera abituale nell'abitazione dichiarata .
La richiesta, redatta su apposito modulo in distribuzione in tutti gli Uffici anagrafici, può essere presentata direttamente agli sportelli da un componente maggiorenne della famiglia entro 20 giorni dalla data di trasferimento.
Documentazione necessaria:
2) per i cittadini italiani provenienti dall'estero è necessaria l'esibizione di passaporti e documenti equipollenti in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare che trasferiscono la residenza.
3) salvo casi particolari, per i cittadini extra-comunitari provenienti da altro Comune italiano o dall'estero, occorre esibire, oltre a passaporto o altro documento equipollente, anche il permesso o la carta di soggiorno di tutti i componenti della famiglia che trasferiscono la residenza.
In alcuni casi particolari è consentita l'iscrizione anagrafica senza l'esibizione del permesso/carta di soggiorno ma esibendo la documentazione prodotta al fine del rilascio o del rinnovo del medesimo assieme con la ricevuta postale dell'avvenuto invio.
4) i cittadini dell' Unione Europea che per la prima volta chiedono l'iscrizione in un comune italiano dovranno, contestualmente alla richiesta di residenza fare domanda in bollo per il rilascio dell'attestazione di regolare iscrizione anagrafica secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 30 del 06.2.2007
Con la richiesta di residenza, deve essere dichiarata l'eventuale titolarità di patente di guida e/o il possesso di veicoli per consentire alla Motorizzazione civile l'aggiornamento dei dati anagrafici su patenti e carte di circolazione e di conseguenza il richiedente dovrà munirsi dei dati patente (numero, categoria, data rilascio, autorità che ha rilasciato la patente e data scadenza ed il numero di targa degli autoveicoli intestati allo stesso ed agli eventuali altri componenti il nucleo famigliare che si trasferisce.
Nota Bene:
La definizione del cambio di residenza sarà effettuata dopo la cancellazione dal Comune di provenienza ed è subordinata agli accertamenti positivi all'indirizzo dichiarato – la data di decorrenza della residenza in DEGO sarà comunque quella di richiesta della residenza.
Cambio abitazione nell'ambito del comune
Ogni volta che si cambia abitazione, nell'ambito del proprio Comune di residenza, bisogna presentare una dichiarazione all'Anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento.
Il cambio di abitazione può essere dichiarato, compilando gli appositi moduli, da un componente maggiorenne del nucleo familiare in possesso di valido documento di identità.
Con l'avvio del procedimento saranno effettuati gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva nuova dimora abituale
I cittadini stranieri devono presentare anche il permesso di soggiorno proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare.
Con la richiesta di deve essere dichiarata l'eventuale titolarità di patente di guida e/o il possesso di veicoli per consentire alla Motorizzazione civile l'aggiornamento dei dati anagrafici su patenti e carte di circolazione e di conseguenza il richiedente dovrà munirsi dei dati patente (numero, categoria, data rilascio, autorità che ha rilasciato la patente e data scadenza ed il numero di targa degli autoveicoli intestati allo stesso ed agli eventuali altri componenti il nucleo familiare che si trasferisce.
Nota Bene:
La definizione del cambio di abitazione , nell'ambito del comune è subordinata agli accertamenti positivi all'indirizzo dichiarato, a definizione pratica la decorrenza della variazione sarà comunque quella della data di richiesta.
Residenza verso altro Comune " EMIGRAZIONE "
Si ricorda la residenza è unica e corrisponde all'effettiva dimora abituale del cittadino.


